Benefici e permessi

In una famiglia in cui è presente un bambino disabile i costi da affrontare possono crescere, talvolta anche in modo molto rilevante. In alcuni casi è necessario compiere scelte che per i genitori hanno una ricaduta economica pesante da sostenere, come ad esempio quella di dover cambiare o adattare l’auto. Anche l’acquisto di farmaci può incidere in modo sensibile sulle spese mensili. Inoltre, anche soltanto per star dietro alle visite mediche e alla riabilitazione, il tempo occorrente può superare quello a disposizione… In questo capitolo vi presenteremo alcune delle possibilità che lo Stato offre alle famiglie per far fronte almeno parzialmente a queste necessità di ordine economico e  organizzativo.

Esistono provvidenze economiche per i bambini invalidi civili?

Come abbiamo visto nel percorso Carte in regola, il certificato di invalidità civile contiene un giudizio di carattere sanitario formulato dalla Commissione medica, e il documento che ci viene rilasciato dall’ASL si chiama verbale di invalidità civile (lo stesso discorso vale per la condizione di cecità, o sordità).
Per un bambino essere invalido civile significa avere difficoltà (secondo gradi diversi) nello svolgere i compiti e le funzioni tipiche della sua età: il grado di queste difficoltà viene espresso attraverso codici e diciture che riportiamo di seguito.

Codice 07: minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico.

Codice 07-05: minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Codice 07-06: minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

In base al codice (e alla corrispondente dicitura), a vostro figlio sarà riconosciuta una indennità: quelle maggiormente ricorrenti sono l’indennità di frequenza e l’indennità di accompagnamento.

L’indennità di frequenza viene erogata da inizio ottobre a fine giugno, o comunque per tutta la durata della scuola (compreso l’asilo nido) o del centro di riabilitazione frequentati da vostro figlio anche non continuativamente.

Nota bene: l’indennità di frequenza è incompatibile con quella di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione per sordomuti.

L’indennità di accompagnamento dura 12 mesi ed è di importo maggiore rispetto alla precedente. Non viene erogata se vostro figlio è inserito in un istituto la cui retta risulti totalmente a carico dell’ente pubblico.

Le altre indennità sono: l’indennità di comunicazione per sordomuti, l’indennità per ciechi ventesimisti, l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.

Anche i cittadini stranieri hanno diritto a queste indennità: leggi l’articolo “A chi spettano le provvidenze economiche?

Il diritto alle indennità parte dal mese successivo alla data in cui viene presentata la domanda di accertamento all’ASL; sugli arretrati sono calcolati gli interessi legali.
L’Ente incaricato per il pagamento delle indennità è l’INPS.

Per i necessari approfondimenti vi rinviamo ai link utili in questo sito oppure vi invitiamo a scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica: redazione@dito.areato.org.

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A chi spettano le provvidenze economiche?

Per poter ottenere l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento, oltre al riconoscimento del requisito sanitario (cioè il verbale di invalidità), occorre essere:

  • cittadino italiano oppure,
  • cittadino UE o della Repubblica di S. Marino residente in Italia con iscrizione anagrafica (concedibile una volta trascorsi tre mesi dall’ingresso in Italia)
  • cittadino extracomunitario o apolide in possesso:

- di carta di soggiorno (rilasciata ai sensi del “Testo unico sull’immigrazione” - D.Lgs. 286/1998 s.m.i.), oppure

- del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato ai sensi del D.Lgs. 3/2007), oppure

- di carta di soggiorno come familiare di cittadino UE (rilasciata ai sensi del D.Lgs. 30/2007)

- di permesso per asilo, di permesso per protezione sussidiaria, di permesso per protezione sociale o umanitaria

- di permesso di soggiorno per rifugiati politici (rilasciato  a condizione che lo status di rifugiato sia certificato dalla Commissione Paritetica di eleggibilità).

NB: La Corte Costituzionale ha sancito con tre successive sentenze (n. 306/2008, n. 11/2009 e 187/2010) e una Ordinanza (n. 285/2009) che le provvidenze economiche spettano anche ai cittadini extra U.E., i quali non hanno diritto al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo unicamente per motivi di reddito.

Al momento ci risulta che il diritto sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale sia stato rispettato soltanto nei confronti di coloro che hanno fatto ricorso giurisdizionale, cioé tramite un avvocato.

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Quali agevolazioni fiscali per le famiglie?

Mentre per le indennità appena trattate occorre il verbale di invalidità, per la maggior parte delle agevolazioni fiscali occorre invece il certificato di handicap (vedi il percorso Carte in regola).
Questo certificato indica se vostro figlio è stato riconosciuto in situazione di handicap o in situazione di handicap con gravità.

Le agevolazioni consistono solitamente in:

  • IVA al 4%;
  • detrazioni: agiscono riducendo direttamente l’imposta (se devo pagare 2.000 € di imposte, ma ho diritto a una detrazione di 1.120 € per figlio a carico, pagherò soltanto più 980 € di imposte);
  • deduzioni: riduzioni dell’imposta calcolata sulla base del reddito imponibile (se ho un reddito di 20.000 € ma ho diritto a una deduzione di 1.000 €, le imposte mi verranno calcolate su un reddito di 19.000 €: può sembrare poco, ma occorre tenere presente che questo meccanismo può farvi rientrare in fasce di reddito soggette a una minore imposizione fiscale).

Elenchiamo brevemente le agevolazioni, rinviandovi per gli approfondimenti alla consultazione diretta della Guida dell’Agenzia delle Entrate alle Agevolazioni Fiscali per Persone Disabili (la trovare nei link utili di questo sito) :

Auto - Acquisto, modifica e riparazioni straordinarie (es. acquisto ruote da neve):

  • detrazione Irpef del 19% fino a una spesa massima di 18.075,99 €;
  • IVA al 4% per auto non superiori a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional;
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
  • esenzione del bollo auto (da richiedere espressamente, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, agli uffici regionali del Settore Tributi (a Torino: Piazza Castello, 71).

La L.R.  36/2009 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’esenzione dal bollo alle persone con disabilità psichica e mentale, se in possesso di indennità di accompagnamento, o non vedenti o ipovedenti gravi (legge 138/2001) e alle persone sordomute assolute.

Talvolta i titolari dei concessionari auto non sono perfettamente al corrente di come applicare queste agevolazioni: se vi dovessero apparire dubbiosi, o eccessivamente sicuri nel negarle, consultate anche la redazione di Di.To.

Esclusivamente sugli adattamenti dell’auto, è possibile ricevere dalla Regione un rimborso del 20%, presentando all’ufficio protesi della vostra ASL di residenza le fatture relative a questi interventi. In Piemonte vengono rimborsati anche gli adattamenti esterni, quali per es. l’installazione di una gruetta sollevatrice). Per ricevere il rimborso di solito occorre mettere in previsione almeno un anno.

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:

  • per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 €;
  • per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 €;
  • con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 €.

Detrazioni Irpef del 19% su:

  • spese sostenute per il servizio di interpretariato dalle persone riconosciute sordomute;
  • spese sostenute in caso di trasporto in ambulanza;
  • acquisto di ausili e sussidi tecnici e informatici (in questo caso l’IVA può essere al 4%).

Non vedenti:

  • cane guida: detrazione delle spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime con detrazione forfettaria di 516,46 €);
  • Iva al 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

Barriere architettoniche (vedi anche il capitolo sui contributi regionali):

  • IVA al 4% sui lavori di eliminazione delle barriere architettoniche (non è mai stato chiarito se l’agevolazione riguardi anche l’acquisto del materiale);
  • detrazione del 19% per le spese relative alla trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
  • detrazione del 36% fino al 31 dicembre 2010 per spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi; spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap (se è stato riconosciuto handicap grave); realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e alla locomozione.

Spese mediche e farmaceutiche:

  • deduzione dall’importo del reddito imponibile delle spese sostenute per l’assistenza medico-generica, per l’assistenza specifica e per le spese farmaceutiche;
  • detrazione delle spese sanitarie tolta una franchigia di 129,11 €.

A questo riguardo vi indichiamo i seguenti rifertimenti:

  1. Circolare Min. Finanze e Agenzia delle Entrate n. 55/2001
  2. Riassunto della normativa di riferimento (su Handy.Lex)

Assistenza personale:

  • deduzione dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 €) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 €, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 €.

Eredità e donazioni:

Se il beneficiario ha una certifcazione di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 €.

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Quali sono le agevolazioni lavorative?

L’arrivo di un figlio rivoluziona sempre i tempi familiari: l’arrivo di un figlio disabile può addirittura stravolgerli.

Per questo motivo, e perché l’assistenza a un bambino con disabilità richiede spesso una maggiore presenza dei genitori, lo Stato prevede alcune agevolazioni lavorative, purtroppo attualmente riservate soltanto ai lavoratori dipendenti.

Nota bene: le agevolazioni descritte in questo capitolo sono concesse nel caso in cui al bambino sia stato riconosciuto l’handicap con connotazione di gravità (la famosa “Legge 104″), ma si sommano alle agevolazioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (vedi i link utili in questo sito)

La norma fondamentale di riferimento è la L. 104/92, art. 33 (vedi link utili in questo sito).

Nei primi tre anni di vita del bambino:

  • la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro (con indennità giornaliera pari al 30% dello stipendio);
  • in alternativa, hanno diritto a un riposo giornaliero di due ore.

Le stesse agevolazioni spettano anche ai genitori adottivi.
Purtroppo la concessione di questi permessi è vincolata al fatto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato o presso un altro centro.

Successivamente al compimento del terzo anno:
madre e padre, anche adottivi, alternativamente (cioè non lo stesso giorno) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, che possono essere utilizzati  in via continuativa, ma non sono cumulabili da un mese all’altro (ovvero non è possibile usare due giorni a maggio e quattro a giugno: il tetto è di tre giorni per mese).

Dipendenti pubblici: i tre giorni di permesso lavorativo possono essere frazionati in ore.
Dipendenti privati: i tre giorni di permesso lavorativo possono essere frazionati in ore o in sei mezze giornate.

Per chi svolge un tempo parziale (verticale oppure orizzontale) il permesso risulta proporzionato alle ore effettivamente lavorate.

Se il bambino si trova ricoverato in isituto

La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno (salvo che non abbia ancora compiuto tre anni)

Se vostro figlio si trova presso una struttura e dovete accompagnarlo al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie non efettuabili al suo interno, avrete diritto alla fruizione dei permessi.
Il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il genitore è tenuto alla presentazione di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che attesti le visite o le terapie effettuate; i permessi possono essere concessi solo in quella occasione.

Congedo straordinario di due anni
La madre o, in alternativa, il padre hanno diritto a fruire di due anni di congedo straordinario retribuito, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Sia la madre sia il padre possono fruire di periodi di congedo straordinario, ma nel totale questi periodi non possono superare due anni. Inoltre madre e padre non possono utilizzare il  congedo contemporaneamente.

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione fino al limite complessivo massimo di 36.151,98 € rivalutati di anno in anno; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Nell’indennità mensile è già compresa la tredicesima.

Nota bene: i due anni di congedo sono frazionabili fino alla singola giornata; i tre giorni di permesso mensile retribuito e le giornate di congedo straordinario sono cumulabili nello stesso mese (es. sapete che in un certo mese avrete necessità di trascorrere sette giorni con vostro figlio: potete sommare a tre giorni di permesso altri quattro di congedo, che sono una parte dei due anni).

Il lavoro notturno
Viene considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero fra mezzanotte e le cinque del mattino, o chi svolge, nell’arco dell’anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno. È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

Sono esenti dal lavoro notturno:

  • le madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse;
  • l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • i genitori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104″: il lavoratore che dimostri di avere a carico* una persona con handicap non è obbligato a prestare lavoro notturno e l’azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell’interessato.
    Nota bene: non occorre la connotazione di gravità.

*il concetto di “a carico” si rifersce all’assistenza prestata al bambino, non all’avere il bambino a carico fiscalmente

Scelta della sede di lavoro e trasferimenti
Il genitore che assista con continuità un bambino handicappato (prevale l’interpretazione per cui occorre la connotazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (L. 104/92, art. 33).

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Esistono agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche?

Definiamo “barriere architettoniche” tutto ciò che ci impedisce di accedere a un ambiente (es. gradini), di visitarlo liberamente (es. porte strette) o di svolgerci le attività quotidiane (es. lavarsi, cucinare, andare in bagno).

Rispetto all’eliminazione delle barriere architettoniche potete fare domanda di contributo regionale al vostro Comune di residenza (generalmente il riferimento è l’Ufficio Tecnico).

È possibile richiedere il contributo per due tipologie di lavori:

  • accesso all’abitazione (per es. costruire una rampa, allargare una porta di accesso);
  • utilizzo interno (fruizione) dell’abitazione (per es. adattare il bagno)

Si ha diritto, nello stesso anno, a chiedere due distinti contributi (cioè a fare due domande), uno per l’accessibilità all’abitazione (per es. superare i gradini che precedono l’ascensore), l’altro per la fruibilità interna dell’alloggio (per es. adattare il bagno).

Per legge (L. 13/89), la stessa persona non può presentare più di due domande l’anno, una per tipologia di intervento (accessibilità o fruibilità).

Bisogna rispettare delle scadenze?
Non esistono scadenze per l’accoglimento della richiesta da parte del Comune.
Tuttavia se la domanda viene presentata dopo il 1° marzo verrà presa in considerazione dalla Regione per l’anno successivo. Conviene quindi presentare domanda prima di questo temine.

Come si fa la domanda?
Per richiedere il contributo occorre compilare un modulo reperibile su Internet (clicca qui per scaricare quello della Regione Piemonte) o presso gli Uffici Tecnici dei Comuni.

La domanda deve essere ripresentata, corredata degli allegati, all’ufficio tecnico del Comune in cui si trova l’immobile da ristrutturare.

Il contributo non è automatico: hanno comunque precedenza le domande presentate da persone disabili riconosciute “invalidi totali con difficoltà di deambulazione”.
Quindi chi sostiene le spese non ha la certezza del contributo, in particolare se non il caso non ha precedenza. La sua domanda in ogni caso non decade.

Nel Comune di Torino le domande devono presentate (o inviate per posta) alla ATC – Agenzia territoriale per la Casa – C.so Dante, 14 – salone ricevimento pubblico.

Nota bene: fra gli allegati è richiesto un “certificato del medico curante attestante l’handicap”. Si tratta di un certificato del medico di famiglia o del pediatra attestante il tipo di disabilità e le difficoltà ad essa connesse.
Non si tratta del certificato di handicap, che per questa richiesta non occorre.

Chi vive in edifici di proprietà di un Ente Pubblico (per es. case popolari) fa domanda direttamente all’Ente proprietario dell’immobile, il quale provvederà alla realizzazione dei lavori senza spese per l’inquilino.

Nota bene: se i lavori sono urgenti vi consigliamo di chiarire con l’ente proprietario con quali tempi essi verranno realizzati: spesso infatti l’ente per procedere ai lavori attende di aver ricevuto i contributi regionali.

A quanto ammonta il contributo?
I cittadini fanno richiesta di contributo al proprio Comune di residenza, generalmente all’Ufficio casa, o comunque all’Ufficio tecnico.

Fino a 2.582,28 € di spesa il contributo copre l’intero importo, più il 25% per spese che superano i 2.582,28 € e non superano i 12.911,42 €, più il 5% per spese che superano i 12.911,42 € fino a un massimo di 51.645,69 €.

L’IVA (al 4%) è a carico di chi sostiene le spese.

Nota bene: il contributo viene erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma non può comunque superare l’importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda.

I contributi vengono emessi a lavoro finito dietro presentazione delle fatture pagate; in ogni caso trascorre almeno un anno dalla presentazione della domanda.

Il contributo della legge 13/89 è cumulabile con altri contributi concessi al condominio o a vostro figlio, o a voi in qualità di genitori, purché l’importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Potete presentare la domanda anche se non risiedete ancora nell’immobile da adattare, purché abbiate trasferito presso questo immobile la vostra residenza prima dell’erogazione del contributo.

Inoltre è posibile fare domanda di contributo anche in assenza del verbale di invalidità civile, ma è necessario in questo caso aver già presentato domanda di visita medico legale.

Se la modifica riguarda parti comuni del condominio e i condomini sono d’accordo, la domanda viene sottoscritta anche dall’amministratore e il contributo andrà distribuito a chi avrà sostenuto le spese.

Se avete domande specifiche su questo argomento potete contattare la redazione o consultare i link utili

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