Percorsi in evidenza
Quali sono le agevolazioni lavorative?
Per questo motivo, e perché l’assistenza a un bambino con disabilità richiede spesso una maggiore presenza dei genitori, lo Stato prevede alcune agevolazioni lavorative, purtroppo attualmente riservate soltanto ai lavoratori dipendenti.
Nota bene: le agevolazioni descritte in questo capitolo sono concesse nel caso in cui al bambino sia stato riconosciuto l’handicap con connotazione di gravità (la famosa “Legge 104″), ma si sommano alle agevolazioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (vedi i link utili in questo sito)
La norma fondamentale di riferimento è la L. 104/92, art. 33 (vedi link utili in questo sito).
Nei primi tre anni di vita del bambino:
- la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro (con indennità giornaliera pari al 30% dello stipendio);
- in alternativa, hanno diritto a un riposo giornaliero di due ore.
Le stesse agevolazioni spettano anche ai genitori adottivi.
Purtroppo la concessione di questi permessi è vincolata al fatto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato o presso un altro centro.
Successivamente al compimento del terzo anno:
madre e padre, anche adottivi, alternativamente (cioè non lo stesso giorno) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, che possono essere utilizzati in via continuativa, ma non sono cumulabili da un mese all’altro (ovvero non è possibile usare due giorni a maggio e quattro a giugno: il tetto è di tre giorni per mese).
Dipendenti pubblici: i tre giorni di permesso lavorativo possono essere frazionati in ore.
Dipendenti privati: i tre giorni di permesso lavorativo possono essere frazionati in ore o in sei mezze giornate.
Per chi svolge un tempo parziale (verticale oppure orizzontale) il permesso risulta proporzionato alle ore effettivamente lavorate.
Se il bambino si trova ricoverato in isituto
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno (salvo che non abbia ancora compiuto tre anni)
Se vostro figlio si trova presso una struttura e dovete accompagnarlo al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie non efettuabili al suo interno, avrete diritto alla fruizione dei permessi.
Il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il genitore è tenuto alla presentazione di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che attesti le visite o le terapie effettuate; i permessi possono essere concessi solo in quella occasione.
Congedo straordinario di due anni
La madre o, in alternativa, il padre hanno diritto a fruire di due anni di congedo straordinario retribuito, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Sia la madre sia il padre possono fruire di periodi di congedo straordinario, ma nel totale questi periodi non possono superare due anni. Inoltre madre e padre non possono utilizzare il congedo contemporaneamente.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione fino al limite complessivo massimo di 36.151,98 € rivalutati di anno in anno; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Nell’indennità mensile è già compresa la tredicesima.
Nota bene: i due anni di congedo sono frazionabili fino alla singola giornata; i tre giorni di permesso mensile retribuito e le giornate di congedo straordinario sono cumulabili nello stesso mese (es. sapete che in un certo mese avrete necessità di trascorrere sette giorni con vostro figlio: potete sommare a tre giorni di permesso altri quattro di congedo, che sono una parte dei due anni).
Il lavoro notturno
Viene considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero fra mezzanotte e le cinque del mattino, o chi svolge, nell’arco dell’anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno. È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.
Sono esenti dal lavoro notturno:
- le madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse;
- l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- i genitori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104″: il lavoratore che dimostri di avere a carico* una persona con handicap non è obbligato a prestare lavoro notturno e l’azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell’interessato.
Nota bene: non occorre la connotazione di gravità.
*il concetto di “a carico” si rifersce all’assistenza prestata al bambino, non all’avere il bambino a carico fiscalmente
Scelta della sede di lavoro e trasferimenti
Il genitore che assista con continuità un bambino handicappato (prevale l’interpretazione per cui occorre la connotazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (L. 104/92, art. 33).
Popularity: 36% [?]
Stampa


