I cittadini stranieri hanno diritto alle stesse indennità per invalidità civile dei cittadini italiani.
I cittadini comunitari devono essere in possesso dell’iscrizione anagrafica (che viene rilasciata se loro o i loro genitori hanno un lavoro o un reddito che consenta di mantenersi), i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno valido almeno un anno e dell’iscrizione all’anagrafe di residenza.
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Messaggio INPS 13983 del 4 settembre 2013
La sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2015 ha decretato che anche le indennità e le pensioni per cecità siano un diritto dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno valido almeno per un anno.
Sentenza Corte Costituzionale 22/2015
Ultimo aggiornamento: 13/4/2018
