Il nuovo Decreto “Ristori bis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore il 9/11, prevede due misure di interesse particolare per chi ha figli con disabilità: il congedo straordinario e il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Vediamole nel dettaglio.
Come funziona il congedo straordinario Covid-19?
All’articolo 13 del Decreto Ristori-Bis è previsto un congedo straordinario per i genitori i cui figli frequentano una scuola secondaria di primo grado in cui sia stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza Covid-19. Questa misura è prevista per chi vive nelle cosiddette “Zone rosse”.
In caso di disabilità grave il congedo spetta anche se i figli:
- sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado (mentre nei restanti casi riguarda i genitori di figli iscritti alle scuole secondarie di primo grado)
- sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
…se le scuole o i centri diurni sono stati chiusi per effetto dei decreti dei DPCM di ottobre e di novembre.
Il congedo spetta ad entrambi i genitori lavoratori (ma non ai lavoratori autonomi!), alternativamente (ovvero non a entrambi contemporaneamente negli stessi giorni), e se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità di telelavoro (“smart working”).
Durante il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura contributiva.
NB: poiché il Decreto pone un limite di spesa (52,1 milioni di euro) le domande che perverranno all’INPS oltre questa soglia verranno rigettate
Il congedo covid-19 è compatibile con il congedo straordinario retribuito?
Il Decreto Legislativo 151/2001 (art. 42) prevede un congedo straordinario di due anni per genitori di figli con handicap grave.
Il Decreto “Ristori-bis” non accenna alla compatibilità, ma nemmeno all’incompatibilità fra le due forme di congedo.
In cosa consiste il bonus Baby-sitter?
Il decreto – al successivo articolo 14 – ripropone il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino a 1000 euro, già previsto in “fase due”.
Possono fruirne soltanto le persone in zona rossa che rispettino i seguenti requisiti:
– la richiesta del bonus è per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza
– i figli sono iscritti a scuole secondarie di primo grado (in caso di disabilità grave, vedi oltre*)
– la prestazione lavorativa non può essere svolta mediante telelavoro (“smart working”)
– nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore.
*Nel caso di figli con disabilità grave, il bonus viene concesso quando i figli sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure sono ospitati in centri diurni, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM di ottobre e di novembre. Anche in questo caso se i figli proseguono la frequenza scolastica in presenza il bonus non spetta.
Come viene erogato il bonus baby-sitter?
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese da altri familiari (nonni, zii, fratelli maggiorenni, ecc..)
Anche l’erogazione del bonus è condizionata da un limite finanziario: 7,5 milioni di euro, superati i quali l’INPS rigetterà le domande.
Aggiornato al: 17/11/2020
